Nuovi codici ATECO e regime forfetario: come cambia il calcolo delle tasse?

  • Cos’è: Il passaggio amministrativo dalla vecchia classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) alla nuova mappatura aggiornata (ATECO 2025).
  • Quando si applica: In sede di dichiarazione dei redditi (compilazione del Quadro LM nel Modello Redditi PF) per tutti i contribuenti in regime forfetario.
  • Cosa fare subito: Verificare il corretto “raccordo” tra i codici per inserire il doppio codice nei righi LM21 e LM22 senza modificare arbitrariamente la propria percentuale di tassazione.
  • Quando serve assistenza: Se hai dubbi sulla corrispondenza del tuo inquadramento, se hai modificato l’attività o se temi errori nell’applicazione dell’imposta sostitutiva.


Il mondo delle partite IVA in regime forfetario sta attraversando una fase di transizione burocratica che richiede molta attenzione e che, come spesso accade con le novità del Fisco, rischia di generare ansia e confusione nei contribuenti.
Con l’introduzione della nuova classificazione delle attività economiche, molti si sono chiesti preoccupati se il cambio del proprio codice ATECO potesse modificare in automatico anche il coefficiente di redditività e, di conseguenza, l’ammontare delle tasse da pagare.

Sappiamo quanto sia frustrante per un professionista o un piccolo imprenditore dover continuamente inseguire aggiornamenti burocratici, temendo sempre che una nuova sigla si traduca in un esborso economico imprevisto.

Fortunatamente la risposta è no: il nuovo codice ATECO non decide in autonomia la percentuale di tassazione.

Vediamo nel dettaglio come funziona questo meccanismo transitorio, quali sono le regole per la corretta compilazione del Quadro LM e come gestire la dichiarazione dei redditi in totale sicurezza.

Il doppio binario: ATECO 2025 e ATECO 2007

L’aggiornamento della classificazione ATECO ha l’obiettivo di modernizzare la mappatura delle professioni e delle imprese in Italia, adeguandola alle nuove tecnologie e alle costanti evoluzioni del mercato digitale e dei servizi. Tuttavia, dal punto di vista prettamente fiscale per i forfetari, si è venuto a creare un sistema transitorio a “doppio binario”.

All’interno dei modelli di dichiarazione dei redditi (come il Modello Redditi PF, Quadro LM), convivono attualmente due anime distinte:

  • Il nuovo codice ATECO: serve a identificare in modo aggiornato la tipologia di attività svolta dal contribuente dinanzi all’Amministrazione Finanziaria a fini prettamente statistici e di anagrafe tributaria.
  • La vecchia classificazione (ATECO 2007): il codice ATECO in vigore dal 2007 resta l’unico e insostituibile punto di riferimento legale per determinare il proprio coefficiente di redditività, secondo le tabelle allegate alla legge istitutiva del regime forfetario (la famosa Legge n. 190/2014 di Stabilità 2015).

Ciò significa che il passaggio al nuovo codice ATECO non comporta un ricalcolo automatico o una modifica della percentuale di forfetizzazione dei costi. Al tempo stesso, non bisogna commettere l’errore opposto, ovvero ritenere la propria percentuale “immutabile” a prescindere dall’effettivo inquadramento sostanziale dell’attività svolta ogni giorno.

La compilazione del Quadro LM: cos’è il “Doppio Codice”?

Nella tua dichiarazione dei redditi, all’interno del Quadro LM (ovvero la sezione dedicata interamente a chi adotta la tassazione agevolata dei forfetari), l’Agenzia delle Entrate ha inserito due spazi separati per gestire questa fase di passaggio:

  • Rigo LM21, Colonna 4 (Il presente/futuro): Qui devi indicare il tuo nuovo codice ATECO 2025. Questo inserimento ha uno scopo puramente informativo e statistico. Serve a dire allo Stato: “Ecco come si chiama oggi la mia professione secondo la nuova mappatura aggiornata delle attività economiche”.
  • Rigo LM22, Colonna 1 (Il passato legale): Qui devi continuare a indicare il tuo vecchio codice ATECO 2007. Perché questo sdoppiamento? Perché la legge istitutiva del regime (Legge 190/2014) contiene una tabella delle imposte strutturata esclusivamente sulle vecchie codifiche del 2007. Finché il legislatore non aggiornerà quella specifica norma, per calcolare matematicamente le tue imposte si dovrà sempre fare riferimento al vecchio codice.

Il nuovo codice non decide il coefficiente – Questo è il passaggio centrale: il passaggio al nuovo codice ATECO non comporta in alcun modo un ricalcolo automatico della percentuale di costi.

Cosa significa in parole povere? Se l’Agenzia delle Entrate ti assegna (o se tu scegli attivamente) un nuovo codice ATECO 2025, non devi temere che la tua percentuale di tassazione subisca variazioni per un semplice capriccio burocratico. Se prima avevi un coefficiente di redditività fissato al 78%, resti saldamente al 78%, poiché le regole matematiche per calcolare il tuo reddito imponibile sono ancora ancorate al vecchio codice inserito nel rigo LM22.

Quindi, la burocrazia cambia nome e numero alla tua attività, ma la sostanza del calcolo delle tasse rimane identica a quella della vecchia tabella ministeriale.

Se la tua situazione è simile, puoi richiedere qui un chiarimento personalizzato.


L’errore opposto: la percentuale non è “immutabile”

Nonostante la rassicurazione precedente, non bisogna mai cadere nell’errore opposto: non ritenere la propria percentuale “immutabile” a prescindere dall’effettivo inquadramento sostanziale dell’attività.

Questo è un avvertimento di fondamentale importanza pratica. Significa che non puoi fare affidamento cieco sul fatto che “tanto si usa il vecchio codice” per nascondere o ignorare un cambiamento reale, profondo e sostanziale del tuo lavoro quotidiano.

  • Se l’attività NON è cambiata: Cambia solo il numero del codice per l’anagrafe tributaria (rigo LM21). Le tue tasse non subiscono variazioni e puoi dormire sonni tranquilli.
  • Se l’attività È cambiata davvero: Se nel corso degli anni hai modificato radicalmente la natura della tua professione (ad esempio, hai aperto la partita IVA come consulente e oggi ti occupi principalmente di e-commerce e vendita di prodotti online), la tua percentuale deve cambiare per riflettere la realtà dei fatti. Non puoi aggrapparti al vecchio codice ATECO solo perché ti garantiva una base imponibile più bassa e meno tasse. L’inquadramento e la tassazione del regime forfetario devono sempre corrispondere a ciò che fai sostanzialmente ogni giorno.

In sintesi, il restyling dei codici ATECO voluto dallo Stato è solo una formalità comunicativa. Le tasse si continuano a calcolare con le vecchie regole, a patto che il tuo lavoro sia rimasto, nella sostanza, sempre lo stesso.

Come si determina il reddito imponibile

Nel regime forfetario non si applica la deduzione analitica delle spese (non puoi scaricare le singole fatture d’acquisto, l’affitto dell’ufficio o i costi effettivi di gestione della tua attività). Lo Stato assegna a ciascuna macro-categoria un coefficiente di redditività, ossia una percentuale fissa da applicare al fatturato totale (incassato rigorosamente secondo il principio di cassa) per ottenere il reddito imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva (che può essere al 5% per le nuove attività o al 15% standard).

Se l’attività sostanziale del contribuente non è cambiata, il coefficiente rimarrà esattamente lo stesso associato al settore d’origine, anche se formalmente il codice ATECO ha assunto una nuova numerazione o una diversa dicitura descrittiva.

Un esempio pratico di calcolo

Prendiamo il caso di un professionista (ad esempio, un consulente o un digital strategist) che opera in regime forfetario con l’imposta sostitutiva standard al 15%. Il coefficiente di redditività previsto per le attività professionali è del 78%.
Anche a seguito del passaggio al nuovo codice ATECO, se la natura della consulenza rimane invariata, il calcolo per determinare le tasse avverrà in questo modo:

  • Fatturato totale incassato nell’anno: € 40.000
  • Coefficiente di redditività applicato: 78%
  • Reddito Imponibile (su cui calcolare le tasse): € 40.000 × 78% = € 31.200
  • Spese stimate dallo Stato (non tassate): € 8.800 (il restante 22%)
  • Imposta sostitutiva dovuta (15%): € 31.200 × 15% = € 4.680 (al netto di eventuali contributi previdenziali deducibili)

Tabella riepilogativa dei coefficienti per macro-settore

I coefficienti di redditività rimangono legati ai macro-settori originari definiti dalla Legge 190/2014. Ecco uno specchietto riassuntivo delle principali categorie e delle relative spese riconosciute a forfait:

Macro-settoreCodici ATECOCoefficienteSpese
Industrie alimentari e bevande10, 1140%60%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45-4740%60%
Commercio ambulante (alimenti e bevande)47.81, 47.8240%60%
Commercio ambulante (altri prodotti)47.89, 47.9954%46%
Servizi alloggio e ristorazione55, 5640%60%
Intermediari del commercio46.1, 46.262%38%
Artigiani, attività manifatturiereAltre attività non classificate67%33%
Professionisti, scientifiche, tecniche69-7578%22%
Attività sanitarie, istruzione85, 86-8878%22%
Attività finanziarie e assicurative64-6678%22%
Costruzioni e attività immobiliari41-43, 6886%14%

Nel Regime Forfetario, la percentuale indicata nella colonna “Spese Riconosciute” (o spese riconosciute a forfait) rappresenta la quota di ricavi che la legge presume tu abbia speso per svolgere la tua attività. Sono costi presunti, non reali. È fondamentale capire che non si tratta dei tuoi costi effettivi. Nel regime forfetario non puoi dedurre le spese reali (come affitto, utenze, attrezzature, carburante, ecc.). Il fisco stabilisce a priori che, per generare il tuo fatturato, tu abbia sostenuto dei costi proporzionali al tipo di attività che svolgi.

Come funzionano matematicamente

La logica è molto semplice: le tasse vengono pagate solo sulla parte del fatturato definita dal “Coefficiente di redditività”. La parte rimanente, ovvero la percentuale di “Spese”, è considerata esente da tassazione perché il legislatore assume che quella cifra serva a coprire i costi di gestione.

La formula è sempre la stessa:

100% (Ricavi totali) – Coefficiente di redditività = %Spese riconosciute

Immaginiamo che tu sia un professionista (es. consulente o architetto):

  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Spese riconosciute a forfait: 22%

Se incassi € 10.000 in un anno:

  • Il fisco considera che € 2.200 (il 22%) siano serviti per coprire le tue spese (ufficio, PC, software, ecc.).
  • Su questi € 2.200 non paghi alcuna imposta.
  • Pagherai l’imposta sostitutiva (al 5% o al 15%) e i contributi previdenziali solo sui restanti € 7.800 (il 78%).

Le percentuali di spesa ti indicano la soglia di “abbattimento” del reddito:

  • Se le tue spese reali sono inferiori a quella percentuale, ci guadagni fiscalmente (perché paghi le tasse su una base imponibile più bassa di quella che avresti avuto calcolando i costi reali).
  • Se le tue spese reali sono superiori a quella percentuale, purtroppo non puoi scaricare l’eccedenza: la deduzione rimane fissa e bloccata al valore stabilito dalla legge.

5 Errori da evitare assolutamente

  1. Applicare un nuovo coefficiente solo perché è cambiato il codice ATECO: Controllare sempre la corrispondenza sostanziale con la tabella ministeriale d’origine.
  2. Sbagliare la compilazione del Quadro LM: In presenza di modifiche o di più attività esercitate contemporaneamente, i righi del quadro LM vanno distinti e compilati separatamente per non sovrapporre i calcoli.
  3. Considerare la percentuale immutabile per sempre: Se cambiate radicalmente il tipo di lavoro svolto (es. da professionista a commerciante), il coefficiente deve essere adeguato, indipendentemente dalla transizione formale dei codici.
  4. Confondere il principio di cassa con quello di competenza: Ricordate che nel regime forfetario il coefficiente si applica solo sulle somme effettivamente incassate nell’anno solare, non su quelle semplicemente fatturate.
  5. Non verificare la coerenza tra codice e previdenza: Spesso il cambio di un codice ATECO impatta sull’inquadramento INPS (Gestione Separata vs Gestione Artigiani/Commercianti). Verificate sempre le ripercussioni previdenziali.

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Quando serve assistenza fiscale online

Districarsi tra raccordi di codici, tabelle del 2007, compilazioni del Quadro LM e righi come l’LM21 e l’LM22 può trasformarsi rapidamente in un percorso a ostacoli. Un piccolo errore formale o una svista nell’inquadramento INPS possono innescare controlli automatici da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio di vedersi ricalcolate le imposte o applicate sanzioni evitabili.

Non devi affrontare tutto questo da solo o passare le notti sui portali della burocrazia italiana. Se hai il dubbio che il tuo codice ATECO non corrisponda più al tuo reale lavoro, se svolgi più attività contemporaneamente o se semplicemente desideri la certezza che la tua dichiarazione dei redditi sia compilata a regola d’arte, una consulenza professionale è la scelta più saggia.

La nostra assistenza fiscale online è pensata proprio per offrirti risposte chiare, umane e senza tecnicismi incomprensibili, mettendoti al riparo da brutte sorprese con il Fisco.

Conclusione

La gestione del regime forfetario richiede precisione, specialmente in fasi di transizione complessa come quella legata ai nuovi codici ATECO. Imparare a separare l’aspetto dell’identificazione anagrafica dell’attività (il codice aggiornato) da quello della reale determinazione del reddito imponibile (il vecchio coefficiente di redditività) è fondamentale per non commettere errori nel Modello Redditi.

Vogliamo rassicurarti: lo Stato ha semplicemente “cambiato etichetta” a molte professioni per adeguarle ai tempi, ma le regole di calcolo per le tue tasse rimangono stabili e protette dalla legge d’origine.

Il nostro consiglio finale resta quello di mappare con cura la propria attività insieme a un consulente fiscale qualificato, assicurandosi che la transizione formale non si traduca in un’errata tassazione e che la tua partita IVA continui a essere lo strumento leggero e conveniente che hai scelto per far crescere i tuoi progetti.

Faq – Domande Frequenti

Se l’Agenzia delle Entrate aggiorna d’ufficio il mio codice ATECO, pagherò più tasse?

No. L’aggiornamento della classificazione ATECO è un processo amministrativo e statistico. Il calcolo delle tasse in regime forfetario si basa sulla natura reale dell’attività svolta e sul coefficiente ad essa agganciato dalla legge, che non viene modificato automaticamente dalla nuova nomenclatura.

Cosa succede se svolgo due attività diverse con due coefficienti differenti?

In questo caso si applica il meccanismo della compilazione separata. Dovrete suddividere i ricavi/compensi in base all’attività da cui provengono e applicare a ciascuna quota il rispettivo coefficiente di redditività. Ricordate però che il limite massimo di ricavi per rimanere nel regime (85.000 euro) si calcola sulla somma di entrambe le attività.

Dove posso verificare quale coefficiente si applica al mio nuovo codice ATECO?

Bisogna effettuare un raccordo (mappatura) tra il nuovo codice e la vecchia classificazione ATECO 2007, per identificare a quale raggruppamento della Legge 190/2014 appartiene la vostra attività economica.

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